
Sull’intelligenza artificiale Platone aveva ragione. Questo è quanto afferma il filosofo Luciano Florindi. «Platone aveva ragione: come dice nel Cratilo, la persona che sa è quella che anzitutto sa porre le domande giuste. Se parliamo di Intelligenza artificiale come nel caso di un bot, allora sta a noi decidere quali domande porre, quando e in che ordine di priorità; saper capire e controllare le risposte che riceviamo, magari correggendole e infine, decidere che cosa fare con esse. L’IA richiede più intelligenza umana, non meno».
Mutuando questo paradigma nel campo del diritto e più diffusamente nel mondo della giustizia, viene facile operare un parallelismo con la professione forense.
In effetti, la diffusione degli strumenti tecnologici ha avuto nel tempo un impatto significativo anche sulle attività tradizionalmente riservate alle professioni definite “protette”, proprio come quella dei giuristi (Parini, 2021). Invero, tra le professionalità maggiormente condizionate dalle nuove tecnologie, la professione legale costituisce verosimilmente quella più delicata proprio in virtù della importante funzione assegnatale dalla Costituzione, nonché per la difesa dei diritti fondamentali (Di Majo, 2024).
Tale scenario si inserisce in un panorama più ampio che vede il professionista forense chiamato ad affrontare le molteplici sfide collegate all’evoluzione tecnologica, allo sviluppo di macchine dotate della capacità di apprendere automaticamente cd. Machine learning (Sartor e Omicini, 2016, p. 162) e, nello specifico, al sempre maggiore ricorso a forme di intelligenza artificiale (Turing, 2002).
Laddove si analizzino in maniera lucida e dettagliata i riflessi dell’IA sulla professione forense (Di Majo, 2024) emerge che: «la figura ed il ruolo dell’avvocato (invero anche del giudice) stanno mutando negli ultimi anni a causa della complessità sociale e di una modalità innovativa di esercizio dell’attività professionale, dovuta, in particolare, al progressivo avvicendarsi degli strumenti tecnologici a disposizione dei procuratori legali. […] se il trapasso dal telefax alla email e, successivamente, alla posta elettronica certificata è ormai un ricordo lontano, l’ultima frontiera della giustizia digitale è attualmente l’intelligenza artificiale, nonostante alcuni ordinamenti si collochino già in una dimensione ulteriore e immersiva, ammettendo la celebrazione dei processi giurisdizionali nel metaverso».
Ciò, inevitabilmente, genera timori ed apprensione per la tenuta dei diritti fondamentali, in quanto si sta tentando di creare un universo parallelo, proiettando la percezione umana e sensoriale al di là di relazioni fisiche (Di Majo, 2023).
La Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata dalla European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) nel corso della trentunesima riunione plenaria svoltasi a Strasburgo il 4 dicembre 2018 (Barbaro, 2018 e Messina, 2019) ha fornito, in un atto di soft law, una nozione compiuta dell’intelligenza artificiale definendola l’insieme dei metodi scientifici e tecniche finalizzati a riprodurre, mediante le macchine, le capacità cognitive degli essere umani. Questo introduce un percorso che indurrà, nel prossimo futuro, a configurare un processo (ogni tipo di processo) molto più digitale di quanto oggi non lo sia e una professione forense molto più digitalizzata di quanto non la si possa attualmente immaginare. Il rischio di affidarsi all’intelligenza artificiale in campo giudiziario sembra acquisire progressivamente maggiore fondatezza tale da giustificare l’emendamento n. 71 alla versione originaria del considerando n. 40 dell’Artificial Intelligence ACT, approvato il 14 giugno 2023, laddove è riservato ad essi, secondo la modifica del considerando n. 40 da parte dell’emendamento n. 71 che recita: «nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge …una funzione di “sostegno” (senza) sostituire il potere decisionale dei giudici o l’indipendenza del potere giudiziario, in quanto il processo decisionale finale deve rimanere un’attività e una decisione a guida umana» (Di Majo, 2024).
I timori e le perplessità emergenti invitano il giudice ad essere parco nell’utilizzo di algoritmi predittivi per il potenziale pregiudizio ad un ricorso giurisdizionale effettivo e ad un giudice imparziale (Di Majo, 2024).
A fronte di quanto esposto, emerge un quadro che induce a riflettere consapevolmente sul ruolo dell’avvocato sotto le spinte avveneristiche delle nuove tecnologie: «Immaginare la risposta della libera professione alla domanda «Avvocato, lei ce l’ha un’intelligenza artificiale»? (Gianecchini, 2017), non è un interrogativo banale. Esso integra, piuttosto, un quesito di fronte al quale il professionista assume un certo imbarazzo nel fornire una risposta…paventando per certi versi, una possibile fonte di violazione di precise regole deontologiche. Difatti, il progresso tecnologico, oltre a sperimentare forme inedite di celebrazioni processuali, impone al Cyber-lawyer la conoscenza di nuovi strumenti di legal tech, già introdotti da forme primordiali di intelligenza artificiale: applicativi che consentono di digitalizzare, automatizzare, razionalizzare e semplificare l’attività, di processare una grandissima quantità di normativa, giurisprudenza, di esprimere in maniera più o meno sintetica il risultato a partire dall’impostazione del parametro di ricerca. Sono modalità molto più efficaci rispetto alla complessa consultazione di banche dati giurisprudenziali, dove è l’avvocato, manualmente, ad intraprendere un faticoso lavoro di sintesi in cui, muovendo dall’indagine condotta su un determinato istituto oppure su una determinata fattispecie, garantisce, un domani come oggi, l’imprescindibile caratteristica di un “servizio legale ricamato su misura” della controversia (Di Majo, 2024).
In questo contesto, appare un profilo estremamente rilevante la «capacità del professionista di servirsi dello strumento tecnologico e controllare l’operato dello stesso, aspetto sul quale occorre meditare anche considerando che comunque sarà il professionista a rispondere dell’eventuale inattuazione degli impegni assunti mediante l’affidamento del mandato. Siccome i sistemi di intelligenza artificiale non hanno una soggettività e non integrano un autonomo centro di imputazione, sarà solamente il professionista chiamato a rispondere di eventuali pregiudizi, ossia colui che si è impegnato ad adempiere mediante mandato e che ha demandato l’esecuzione della prestazione al robot o al software» (Parini, 2021).
In ogni caso allo stato attuale, le nuove tecnologie hanno fatto ingresso nella «cittadella della giustizia» (Parini, 2021) e molteplici sono le scommesse sottese al possibile impiego dei meccanismi di intelligenza artificiale all’interno del settore legale. Non solamente si prospetta l’utilizzo degli stessi in sostituzione dei Giudici (Irti, 2016), ed in alcuni paesi comincia già a delinearsi questo spettro, infatti, in Cina, già dal 2022, l’intelligenza artificiale è entrata direttamente nel processo decisionale dell’accusa, elaborando accuse per svariati reati in maniera del tutto autonoma, ma, in tale ambito – soprattutto negli Stati Uniti – si assiste alla creazione di meccanismi che, lungi dal limitarsi a supportare il professionista legale nello svolgimento dell’incarico, tendono a sostituirlo in toto, generando spontanee riflessioni sull’individuazione degli argini al dilagare del fenomeno.
Si pensi, a titolo esemplificativo, proprio ai casi limite d’oltreoceano: la start-up americana Do not pay che ha lanciato la pubblicità del Robolawyer: un milione di dollari a chi avesse accettato di farsi rappresentare in tribunale dall’avvocato robot o il caso dello studio legale americano Levidow che ha ammesso di aver presentato un caso contenente citazioni di casi falsi che avevano ottenuto dalla chat box GPT; ciò che ha fatto scoprire il fenomeno delle «allucinazioni del sistema» (Comi, 2024).
Al riguardo, in Italia, si può tirare un sospiro di sollievo, anche se non si può prevedere ancora per quanto tempo. Si consideri, infatti, che, secondo quanto previsto dalla «legge 31 dicembre 2012, n. 247, all’art. 2 comma 3, Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, l’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato, con la conseguenza che l’attività che la legge riserva a tali professionisti non può essere svolta da chi non abbia tali requisiti – salvo incorrere in conseguenze penali e disciplinari – né può essere tantomeno da questi demandata a un chatbot o a un altro sistema di intelligenza artificiale.
Alla luce di tale orientamento, non solo i bot non potranno di regola rappresentare e assistere in giudizio le parti, ma neppure provvedere alla predisposizione di atti giudiziari (Parini, 2021). E ciò, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Gorizia con sentenza n. 331 del 27/07/2018, in quanto: «verrebbe meno il diritto al corrispettivo e sussisterebbero le conseguenze sotto il versante penalistico, evidentemente non per la macchina, che non ha soggettività, ma per il soggetto che ha fornito tale servizio demandandone l’esecuzione al meccanismo di intelligenza artificiale». Come già evidenziato, ben potrebbe, invece, l’avvocato impiegare tali strumenti – che non avendo soggettività non possono essere considerati ausiliari – per supportarlo nello svolgimento dell’incarico e, dunque, nella redazione di atti giudiziari. Potranno invece essere impiegati tali strumenti per coadiuvare i privati nella redazione di quegli atti relativi a cause nelle quali la parte può stare in giudizio personalmente: in tali ipotesi, verosimilmente il soggetto coinvolto nel giudizio desidera ricorrere a una macchina che lo aiuti almeno a sottoporre all’autorità un testo predisposto con il rispetto dei crismi formali, che da solo non è in grado di ossequiare (Parini, 2021).
Federica Bucciarelli