Vostro onore, l’Intelligenza Artificiale

Federica Bucciarelli
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara

Riassunto I timori e le perplessità generati dalla tendenza a delegare alle macchine attività creative e di intelletto suggeriscono una riflessione profonda sul futuro delle professioni c.d protette. Il dilagare delle “allucinazioni del sistema” connesse al fenomeno dell’uso distorto dell’I.A impone la creazione di limiti codificati che consentano il giusto contemperamento degli interessi, così da assicurare un utilizzo responsabile e deontologicamente corretto degli strumenti tecnologici in uso ai professionisti legali. È necessario, quindi, intraprendere un percorso, non privo di criticità, verso una prospettiva antropocentrica della giustizia e del processo, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 111 Cost., nella consapevolezza che l’uomo deve governare la macchina e, dunque, che l’avvocato deve restare il protagonista assoluto della scena o sarà costretto ad abdicare alla funzione riconosciutagli dall’art. 24 Cost.
Parole chiave: intelligenza artificiale, diritto, avvocato, deontologia

Abstract. Your honor, Artificial Intelligence The fears and perplexities generated by the tendency to delegate creative and intellectual activities to machines suggests a profound reflection on the future of so-called protected professions. The spread of “system hallucinations” connected to the phenomenon of the distorted use of AI requires the creation of codified limits that allow the correct balancing of interests, so as to ensure responsible and ethically correct use of the technological tools used by legal professionals. It is therefore necessary to undertake a path, not without its critical issues, towards an anthropocentric perspective of justice and trial, in compliance with the provisions of the art. 111 of the Constitution, in the awareness that man must govern the machine and, therefore, that the lawyer must remain the absolute protagonist of the scene or he will be forced to abdicate the function recognized by the art. 24 Constitution. 
Keywords: artificial intelligence, law, lawyer, ethics

 

1. L’I.A e la visione filosofica

Sull’intelligenza artificiale Platone aveva ragione. Questo è quanto afferma il filosofo Luciano Florindi. «Platone aveva ragione: come dice nel Cratilo, la persona che sa è quella che anzitutto sa porre le domande giuste. Se parliamo di Intelligenza artificiale come nel caso di un bot, allora sta a noi decidere quali domande porre, quando e in che ordine di priorità; saper capire e controllare le risposte che riceviamo, magari correggendole e infine, decidere che cosa fare con esse. L’IA richiede più intelligenza umana, non meno».
L’I.A è paradossalmente «Creativa ma non per forza intelligente: il nostro approccio nei confronti dell’intelligenza artificiale dovrebbe cambiare, superando paure infondate e puntando i riflettori sui veri nodi da sciogliere» (Mura, 2024).
«L’Intelligenza artificiale fa riferimento ad un campo scientifico e tecnologico molto articolato, si va dalla robotica a ChatGPT, che nel complesso mira a creare sistemi computazionali in grado di risolvere problemi e svolgere compiti o mansioni che, se lasciati a noi, richiederebbero intelligenza. La cosa straordinaria è che l’IA non ne ha bisogno, ma ha successo operando a intelligenza zero. Questo è reso possibile da molte cose, ma soprattutto da immense quantità di dati, da strumenti statistici ad algoritmici sempre più sofisticati e dall’adattamento del mondo, sempre più digitale. Dobbiamo usare questa nuova forma di capacità di agire a intelligenza zero come una riserva di opportunità, ma con cautela e responsabilità, riconoscendone i grandi benefici potenziali, ma anche i possibili rischi e disastri che potrebbe causare se disegnata e gestita male» (Florindi, 2024).
Sulla possibilità di utilizzare l’IA per togliere all’uomo compiti routinari e poco intelligenti e potenziare il lavoro di intelletto, prosegue Florindi «l’I.A può automatizzare compiti ripetitivi e potenziare il lavoro umano, liberando la persona da attività meccaniche per concentrarsi su attività di pensiero, problem solving e creatività […] Spero che basti un suggerimento: andare a controllare se il compito in questione richiede necessariamente intelligenza umana per essere svolto o può essere ristrutturato a misura di sistemi a intelligenza zero […] molte delle applicazioni di IA devono essere integrate nel flusso operativo e per fare questo ci vuole molta intelligenza umana, per assicurarsi che sistemi potenti ed efficaci ma a zero intelligenza svolgano il lavoro richiesto».
Sull’interrogativo se l’intelligenza e la creatività umane siano ancora la nostra più straordinaria esclusiva, il filosofo esprime dubbi: «Oggi si possono fare sempre più cose senza alcuna intelligenza, e farle meglio, dal giocare a scacchi al parcheggiare un’auto, dallo scrivere linee di codice al creare un breve video commerciale. Anche la creatività resta una sorta di ultima trincea solo perché vaga abbastanza. Dipende da che cosa si intende. Di fatto, le nuove forme di IA sono piuttosto creative e potranno esserlo sempre di più.
In realtà, è l’approccio sbagliato. Stiamo ancora cercando un’eccezionalità che si basa su un di più, quando dovremmo guardare a un di meno. La natura umana è speciale perché vive e sente l’assenza: quello che ci manca, che vorremmo essere o ottenere, la società in cui ci piace vivere, i progetti e le paure per quello che non è ma potrebbe essere, il significato che vorremmo dare o scoprire per la nostra vita. Forse è questo che si intende per “creatività”, ma allora si confonde la conseguenza con la causa, che è un’altra cosa. Per individuarla, l’inglese ha una parola molto utile intraducibile in altre lingue: want. Significa non solo “volere” o “avere voglia di” ma anche “mancare di”. Se manca il sale nella pasta, si dice che “the pasta want salt”, ovviamente la pasta non vuole niente. Quando dico I want an ice cream sto dicendo due cose al contempo: che lo voglio e che mi manca. Vogliamo e desideriamo ciò che ci manca e ci manca quello che vogliamo e desideriamo, abbiamo cioè degli interessi, intesi come “wants”. La creatività e l’intelligenza sono solo due dei tanti modi (si pensi anche al giocare) di cercare di sentire meno questa assenza, o riempirla. Ma è l’assenza che ci rende unici. Siamo gli esseri umani ai quali manca sempre qualcosa. Siamo intrinsecamente inappagabili. O “irriducibili”, come strappi nella trama dell’essere».
Illuminante, infine, è la risposta di Luciano Florindi alla domanda se l’IA potrà mai fare filosofia un giorno, porre domande di senso e rispondere ai grandi interrogativi dell’umanità: «se parliamo sul serio, allora non scherziamo»  (https://www.manageritalia.it, 04/01/2025).

 

2. L’impatto dell’I.A sulla professione forense

Mutuando questo paradigma nel campo del diritto e più diffusamente nel mondo della giustizia, viene facile operare un parallelismo con la professione forense.
In effetti, la diffusione degli strumenti tecnologici ha avuto nel tempo un impatto significativo anche sulle attività tradizionalmente riservate alle professioni definite “protette”, proprio come quella dei giuristi (Parini, 2021). Invero, tra le professionalità maggiormente condizionate dalle nuove tecnologie, la professione legale costituisce verosimilmente quella più delicata proprio in virtù della importante funzione assegnatale dalla Costituzione, nonché per la difesa dei diritti fondamentali (Di Majo, 2024).
Tale scenario si inserisce in un panorama più ampio che vede il professionista forense chiamato ad affrontare le molteplici sfide collegate all’evoluzione tecnologica, allo sviluppo di macchine dotate della capacità di apprendere automaticamente cd. Machine learning (Sartor e Omicini, 2016, p. 162) e, nello specifico, al sempre maggiore ricorso a forme di intelligenza artificiale (Turing, 2002).
Laddove si analizzino in maniera lucida e dettagliata i riflessi dell’IA sulla professione forense (Di Majo, 2024) emerge che: «la figura ed il ruolo dell’avvocato (invero anche del giudice) stanno mutando negli ultimi anni a causa della complessità sociale e di una modalità innovativa di esercizio dell’attività professionale, dovuta, in particolare, al progressivo avvicendarsi degli strumenti tecnologici a disposizione dei procuratori legali. […] se il trapasso dal telefax alla email e, successivamente, alla posta elettronica certificata è ormai un ricordo lontano, l’ultima frontiera della giustizia digitale è attualmente l’intelligenza artificiale, nonostante alcuni ordinamenti si collochino già in una dimensione ulteriore e immersiva, ammettendo la celebrazione dei processi giurisdizionali nel metaverso».
Ciò, inevitabilmente, genera timori ed apprensione per la tenuta dei diritti fondamentali, in quanto si sta tentando di creare un universo parallelo, proiettando la percezione umana e sensoriale al di là di relazioni fisiche (Di Majo, 2023).
La Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata dalla European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) nel corso della trentunesima riunione plenaria svoltasi a Strasburgo il 4 dicembre 2018 (Barbaro, 2018 e Messina, 2019) ha fornito, in un atto di soft law, una nozione compiuta dell’intelligenza artificiale definendola l’insieme dei metodi scientifici e tecniche finalizzati a riprodurre, mediante le macchine, le capacità cognitive degli essere umani. Questo introduce un percorso che indurrà, nel prossimo futuro, a configurare un processo (ogni tipo di processo) molto più digitale di quanto oggi non lo sia e una professione forense molto più digitalizzata di quanto non lo si possa attualmente immaginare. Il rischio di affidarsi all’intelligenza artificiale in campo giudiziario sembra acquisire progressivamente maggiore fondatezza tale da giustificare l’emendamento n. 71 alla versione originaria del considerando n. 40 dell’Artificial Intelligence ACT, approvato il 14 giugno 2023, laddove è riservato ad essi, secondo la modifica del considerando n. 40 da parte dell’emendamento n. 71 che recita: «nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge …una funzione di “sostegno” (senza) sostituire il potere decisionale dei giudici o l’indipendenza del potere giudiziario, in quanto il processo decisionale finale deve rimanere un’attività e una decisione a guida umana» (Di Majo, 2024).
I timori e le perplessità emergenti invitano il giudice ad essere parco nell’utilizzo di algoritmi predittivi per il potenziale pregiudizio ad un ricorso giurisdizionale effettivo e ad un giudice imparziale (Di Majo, 2024).
A fronte di quanto esposto, emerge un quadro che induce a riflettere consapevolmente sul ruolo dell’avvocato sotto le spinte avveneristiche delle nuove tecnologie: «Immaginare la risposta della libera professione alla domanda «Avvocato, lei ce l’ha un’intelligenza artificiale»? (Gianecchini, 2017), non è un interrogativo banale. Esso integra, piuttosto, un quesito di fronte al quale il professionista assume un certo imbarazzo nel fornire una risposta…paventando per certi versi, una possibile fonte di violazione di precise regole deontologiche. Difatti, il progresso tecnologico, oltre a sperimentare forme inedite di celebrazioni processuali, impone al Cyber-lawyer la conoscenza di nuovi strumenti di legal tech, già introdotti da forme primordiali di intelligenza artificiale: applicativi che consentono di digitalizzare, automatizzare, razionalizzare e semplificare l’attività, di processare una grandissima quantità di normativa, giurisprudenza, di esprimere in maniera più o meno sintetica il risultato a partire dall’impostazione del parametro di ricerca. Sono modalità molto più efficaci rispetto alla complessa consultazione di banche dati giurisprudenziali, dove è l’avvocato, manualmente, ad intraprendere un faticoso lavoro di sintesi in cui, muovendo dall’indagine condotta su un determinato istituto oppure su una determinata fattispecie, garantisce, un domani come oggi, l’imprescindibile caratteristica di un “servizio legale ricamato su misura” della controversia (Di Majo, 2024).
In questo contesto, appare un profilo estremamente rilevante la «capacità del professionista di servirsi dello strumento tecnologico e controllare l’operato dello stesso, aspetto sul quale occorre meditare anche considerando che comunque sarà il professionista a rispondere dell’eventuale inattuazione degli impegni assunti mediante l’affidamento del mandato. Siccome i sistemi di intelligenza artificiale non hanno una soggettività e non integrano un autonomo centro di imputazione, sarà solamente il professionista chiamato a rispondere di eventuali pregiudizi, ossia colui che si è impegnato ad adempiere mediante mandato e che ha demandato l’esecuzione della prestazione al robot o al software» (Parini, 2021).
In ogni caso allo stato attuale, le nuove tecnologie hanno fatto ingresso nella «cittadella della giustizia» (Parini, 2021) e molteplici sono le scommesse sottese al possibile impiego dei meccanismi di intelligenza artificiale all’interno del settore legale. Non solamente si prospetta l’utilizzo degli stessi in sostituzione dei Giudici  (Irti, 2016), ed in alcuni paesi comincia già a delinearsi questo spettro (1) ma, in tale ambito – soprattutto negli Stati Uniti – si assiste alla creazione di meccanismi che, lungi dal limitarsi a supportare il professionista legale nello svolgimento dell’incarico, tendono a sostituirlo in toto, generando spontanee riflessioni sull’individuazione degli argini al dilagare del fenomeno.
Si pensi, a titolo esemplificativo, proprio ai casi limite d’oltreoceano: la start-up americana Do not pay che ha lanciato la pubblicità del Robolawyer: un milione di dollari a chi avesse accettato di farsi rappresentare in tribunale dall’avvocato robot o il caso dello studio legale americano Levidow che ha ammesso di aver presentato un caso contenente citazioni di casi falsi che avevano ottenuto dalla chat box GPT; ciò che ha fatto scoprire il fenomeno delle «allucinazioni del sistema» (Comi, 2024).
Al riguardo, in Italia, si può tirare un sospiro di sollievo, anche se non si può prevedere ancora per quanto tempo. Si consideri, infatti, che, secondo quanto previsto dalla «legge 31 dicembre 2012, n. 247, all’art. 2 comma 3, Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, l’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato, con la conseguenza che l’attività che la legge riserva a tali professionisti non può essere svolta da chi non abbia tali requisiti – salvo incorrere in conseguenze penali e disciplinari – né può essere tantomeno da questi demandata a un chatbot o a un altro sistema di intelligenza artificiale.
Alla luce di tale orientamento, non solo i bot non potranno di regola rappresentare e assistere in giudizio le parti, ma neppure provvedere alla predisposizione di atti giudiziari (Parini, 2021). E ciò, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Gorizia con sentenza n. 331 del 27/07/2018, in quanto: «verrebbe meno il diritto al corrispettivo e sussisterebbero le conseguenze sotto il versante penalistico, evidentemente non per la macchina, che non ha soggettività, ma per il soggetto che ha fornito tale servizio demandandone l’esecuzione al meccanismo di intelligenza artificiale». Come già evidenziato, ben potrebbe, invece, l’avvocato impiegare tali strumenti – che non avendo soggettività non possono essere considerati ausiliari – per supportarlo nello svolgimento dell’incarico e, dunque, nella redazione di atti giudiziari. Potranno invece essere impiegati tali strumenti per coadiuvare i privati nella redazione di quegli atti relativi a cause nelle quali la parte può stare in giudizio personalmente: in tali ipotesi, verosimilmente il soggetto coinvolto nel giudizio desidera ricorrere a una macchina che lo aiuti almeno a sottoporre all’autorità un testo predisposto con il rispetto dei crismi formali, che da solo non è in grado di ossequiare (Parini, 2021).

 

3. Gli artt. 111 e 24 Cost.: il baluardo garantista della giurisdizione

Il nuovo comma 1 dell’art. 111 Cost. stabilisce che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» ed il nuovo comma 2, a sua volta, prevede che «ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».
L’Art. 24 Cost. sancisce, al comma 1, che: «Tutti posso agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi», al successivo comma 2, che: «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», al comma 3, che: «La legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari».
Ebbene, gli artt. 111 e 24 Cost. sono tra i principi suscettibili di essere riconosciuti come imprescindibili dalla nostra Corte Costituzionale (Vignera, 2004).
Nello specifico, «i principi sanciti dai primi due commi dell’art. 111 Cost. si saldano con l’art. 24 Cost. rafforzando l’area di tutela dei diritti inviolabili quando vi si prospetta una violazione da parte del privato o dell’autorità pubblica» (Di Majo, 2024); ciò che emerge è la figura di un processo «giusto nella misura in cui aspiri e tenda a garantire non solo il rispetto formale delle procedure, ma anche l’accuratezza nell’accertamento dei fatti e nella soluzione della quaestio iuris, attraverso la comprensione e l’intelligenza della materia del contendere, da ricostruire con la maggior precisione possibile in esito alla dialettica processuale» (Tedoldi, 2020).
Quindi, un processo non deve essere giusto perché è giusta la decisione, ma è ritenuto giusto per il rispetto delle garanzie riservate alle parti, per le quali è “strumento” di concretizzazione dell’art. 24 Cost.
«La difesa cd. tecnica consiste nell’attribuire alla parte il diritto di godere in giudizio dell’assistenza di un esercente la professione legale. Il diritto di far valere in giudizio le proprie ragioni sintetizza, invece, il principio del contraddittorio, volto a garantire la partecipazione attiva delle parti al processo» (Police, et al., 2006).
Dunque, l’art. 111 Cost. lega ineluttabilmente contraddittorio e parità delle armi (Di Majo, 2024). Qualsiasi decisione del giudice deve fondarsi su prove valutate in contraddittorio e introdotte nei processi dalle parti, alle quali i codici di rito assegnano una molteplicità di mezzi di ricerca della prova che lasciano intendere una idea di parità da realizzare nella fase istruttoria (Cecchetti, 2001). In una tale dimensione, è d’uopo evidenziare che, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 46/1957: «la potestà effettiva dell’assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, garantisce il contraddittorio affinchè venga meno ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti»; quindi, il patrocinio del difensore è mirato al temperamento ed al riequilibrio delle situazioni di svantaggio nel processo, attraverso la «contrapposizione paritetica dei soggetti in causa» (Comoglio, 1970).
Appare innegabile, quindi, per tutte queste ragioni, che la possibilità di svolgere il contraddittorio su una prova algoritmica non possa essere considerata rispettosa del nucleo essenziale espresso dalla nozione del “giusto processo”. Invero, «nella dimensione inedita di un AI-jurisdicional process, appare davvero molto arduo interrogare l’algoritmo e ricevere risposte diverse da quelle fornite attraverso l’elaborazione degli input selezionati ed inseriti dalle parti nell’algoritmo medesimo, poi chiamato a fornire un output attraverso la combinazione di elementi, non certo a giustificare o a motivare l’espressione di ciò che può essere considerato alla stregua di un parere tecnico. La sorte del processo, dinanzi ad un contraddittorio privo di senso rispetto ad una verità assoluta espressa dall’algoritmo, sarebbe decisa a priori ed in assenza di qualsivoglia forma dialettica» (Di Majo, 2024).
E, dunque, se l’obiettivo è quello di migliorare il sistema, non è auspicabile riservare i processi decisionali alla tecnologia se non si vuole ridurre il diritto di difesa ad un «vano presidio formale che può ben poco nei confronti della controparte e del giudice» (Comoglio, 1970).

 

4. La posizione dell’ordine forense

I vertici dell’ordine forense, chiamati a pronunciarsi sul punto, hanno chiarito la propria posizione esprimendo i (fondati) timori sui riflessi nefasti e dannosi che l’uso inconsapevole dell’Intelligenza artificiale può potenzialmente riverberare non solo sulla figura dell’avvocato ma anche sulla tenuta dei diritti fondamentali. Per questi motivi hanno invitato alla cautela nell’approccio all’ultima frontiera digitale, esortando gli esercenti la professione legale ad attenersi alle linee guida della federazione Europea degli Avvocati e, su tutto, al pedissequo rispetto del codice deontologico.
«Il rispetto della normativa vigente, a livello nazionale ed europeo in tema di intelligenza artificiale, è un presupposto necessario per un comportamento eticamente corretto dell’avvocato, oltre che la verifica della compatibilità dell’offerta del servizio con gli standard deontologici» (Comi, 2024), oltre che, chiaramente, la conoscenza della tecnologia posta a fondamento del sistema utilizzato. Le linee guida rappresentano un punto di partenza per individuare le “buone prassi”. Sono sette prassi chiave per «mantenere alti standard etici, salvaguardare la riservatezza dei clienti e assicurare un utilizzo consapevole e responsabile dell’intelligenza artificiale generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni nel contesto legale» (Comi, 2024).
La base di partenza per esaminare il rapporto dei limiti dell’intelligenza artificiale e la professione (legale) è la normativa professionale vigente. I principi contenuti nell’articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) rappresentano il fondamento delle norme di comportamento e si tratta di principi che delimitano il perimetro della liceità del comportamento dell’avvocato. La qualità dell’esercizio del diritto di difesa dell’avvocato (persona) è al centro dei doveri deontologici contenuti nel nuovo codice. L’articolo 1 offre la dimostrazione di tale centralità essendo particolarmente ispirato alla difesa penale: «l’avvocato tutela in ogni sede il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio».
La tutela del diritto di difesa non è per nulla scontata, ma anzi impone l’indispensabile opera dell’avvocato che ne assicuri il rispetto nell’interesse del proprio assistito e di tutti i cittadini coinvolti in un procedimento penale. Il codice deontologico affida all’avvocato l’onere di assicurare, nel processo, la regolarità del giudizio e il rispetto delle regole del contraddittorio. Ciò comporta, per l’avvocato, il dovere di possedere competenza tecnica e consapevolezza del proprio ruolo di difensore dei diritti fondamentali dei propri assistiti. In questo contesto si inserisce la deontologia in relazione all’intelligenza artificiale; appaiono, dunque, chiari la rilevanza ed i limiti che sono contenuti nelle raccomandazioni della Federazione degli Ordini Europei: competenza, segreto professionale, privacy prima di ogni altro. La regolarità del giudizio e del contraddittorio impone che l’avvocato si attivi attraverso l’esercizio del diritto di difesa effettiva. Pertanto, a monte c’è una deontologia della categoria prima che del singolo affinché si introduca negli ordinamenti una tecnologia compatibile con tale funzione del ceto. In tale prospettiva vanno segnalate le raccomandazioni su Intelligenza artificiale e Deontologia elaborate dal G7 delle delegazioni delle Avvocature, svolto a Roma il 17 aprile 2024. Nell’ambito della sessione del G7 dedicato a IA, e valori democratici, Etica, innovazione tecnologica e tutela dei diritti umani, il contenuto delle raccomandazioni richiama, con forza, il limite del rispetto dei principi di trasparenza ed equità dei sistemi di intelligenza artificiale per la difesa dei diritti in ambito giudiziale e stragiudiziale, tutela della pricacy, supporto dei sistemi, ma mai sostituzione, formazione e competenza degli avvocati, controllo della tipologia dei dati e controllo del risultato conseguente, definizione delle responsabilità sia in relazione alla creazione dei sistemi che di utilizzo degli stessi. Inoltre, un punto fermo della raccomandazione è rappresentato dal divieto di provvedimenti elaborati totalmente da sistemi automatici per garantire il giusto processo, l’obbligo di indicare i sistemi di IA utilizzati nel corso del procedimento e della decisione, il coinvolgimento dell’avvocato per la verifica, ove possibile, della validazione dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività professionale e nei sistemi giuridici. Nondimeno è opportuno evidenziare che tutte le delegazioni delle avvocature del G7 convengono sulla opportunità di porre la deontologia e l’etica alla base delle raccomandazioni (Comi, 2024).
«L’ultima raccomandazione è rivolta alle istituzioni forensi affinché perseguano l’obiettivo che i provvedimenti dei giudici siano sempre il risultato di una valutazione umana e imparziale per ogni singolo caso» (Comi, 2024). 

 

5. Conclusioni

L’indagine condotta conferma e consolida le riserve espresse da filosofi, manager, economisti e giuristi: «che l’intelligenza artificiale possa migliorare l’uomo, non v’è dubbio. Certamente, però, tali strumentazioni non possono sostituirlo» (Di Majo, 2024).
Appare evidente che il rischio di fondo di delegare eccessivamente attività lavorative e cerebrali a macchine conduce a svilire il ruolo dell’essere umano, del suo estro creativo, dei suoi talenti e soprattutto del suo buonsenso nel caso concreto (Tenore, 2023).
Del resto, «il processo non consiste sic et simpliciter nell’individuare la norma più tagliata al caso di specie, quanto in una combinazione tra più elementi, frutto di un processo interpretativo complesso di articoli, di contingenze storiche, di aspetti soggettivi, di gerarchia tra i precedenti. Si tratta di attività che rispondono a delle regole anche inconsapevolmente scelte per individuare la fattispecie astratta; valutazioni per lo più soggettive che diventa complesso assegnare alla macchina; L’intelligenza artificiale mette in discussione la dimensione simbolica, configurando il processo su una mera sommatoria di regole, e non sul contraddittorio tra parti, come invece espressamente richiede l’art. 111 Cost. Eppure, il processo, per esser giusto quando interviene sui diritti della persona non può non preservare la dimensione umana. Ed è questo un elemento che il legislatore deve tenere indenne nella futura regolazione di un processo artificialmente intelligente, anche per consentire all’avvocato di continuare ad essere protagonista e a non subire passivamente una decisione che non sarebbe in grado di contrastare. Pertanto, deve essere riservata al legislatore la piena signoria sulla scelta di quanta tecnologia deve essere iniettata nei processi, benché si lasci la persona umana nella piena capacità di governare l’intelligenza artificiale, allo stesso modo in cui l’uomo ha governato il cambiamento» (Di Majo, 2024).
In conclusione, i rischi di una mancata regolamentazione delle tecnologie digitali, in quanto non «moralmente neutrali»  (Grion, 2024), impongono una serie di riflessioni più generali su come rendere questi sistemi di intelligenza artificiale compatibili con l’assetto costituzionale e con i principi costituzionali a cui l’ordinamento interno è legato, e che sono «il cuore della difesa dei diritti dalla rilevanza normativa pregnante» (Di Majo, 2024).
In realtà, la regolamentazione etica è un argomento complesso e di non facile identificazione. Non esiste un’unica etica condivisa alla quale fare riferimento, esiste, al contrario, una «pluralità di paradigmi, sensibilità, tradizioni morali che spesso confliggono. La questione rilevante è, quindi, capire a quale principio ispirarsi per gestire il rapporto con la tecnologia digitale, in specie, laddove sia necessario incorporarla nei sistemi automatizzati cui deleghiamo compiti decisionali» (Grion, 2024).
L’Unione Europea, il cui intervento è stato invocato a gran voce dai singoli attori della scena pubblica e politica, nell’Artificial Intelligence Act – regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/06/2024, relativo all’armonizzazione delle norme sull’Intelligenza artificiale – ha adottato un approccio ambizioso: «affidare alla politica il compito di individuare valori e regole condivise che possano garantire uno sviluppo dell’IA sicuro, affidabile e capace di promuovere il contributo umano» (Jori, 2019).
La logica di tale proposta muove dal riconoscimento di alcuni principi guida facilmente identificabili dagli utenti, ossia: il controllo umano, la privacy, la responsabilità, la trasparenza, l’assenza di discriminazione, la dignità umana. In tale contesto, l’idea di fondo prospettata dall’Artificial Intelligence Act suggerisce una soluzione accattivante; non definisce, cioè, un’etica comune dalla quale far discendere una specifica regolamentazione ma si concentra sui possibili danni che l’IA potrebbe provocare se non venisse imbrigliata nelle comuni regole della “coesistenza civile”. Tale intuizione si traduce in un approccio incentrato sulla gestione del rischio; nello specifico l’A.I. Act definisce quattro livelli di rischio associati all’IA, partendo dai sistemi di IA ad alto rischio, quali quelli utilizzati nel campo medico e dei trasporti, soggetti a controlli più rigorosi e stringenti, sino a giungere, progressivamente, ad allentare le restrizioni per i sistemi a limitato o minimo livello di rischio.
Pertanto, promuovendo tale ottica “al contrario” l’AI Act suggerisce la possibilità di individuare un centro di gravità intorno a cui ruotino lo sviluppo dell’innovazione e la protezione dei diritti umani.
Così ragionando, risulta fondamentale l’adozione di un nuovo umanesimo digitale, cosi come sottolineato dal Documento programmatico elaborato dal Ministero dello Sviluppo economico dal titolo: Strategia italiana per l’IA. In esso è posto l’accento sul valore e la dignità umana quale fulcro della rivoluzione tecnologica in atto; da cui si desume che l’IA debba essere sviluppata e realizzata non solo con l’obiettivo di massimizzare il profitto e l’efficienza digitale, ma principalmente, di promuovere ed incentivare l’intelligenza umana. La sfida è all’apparenza ridondante: porre al centro l’uomo e non la macchina (Grion, 2024). Sarà possibile vincerla solo se l’indagine su tale complesso e delicato tema, sotto l’egida di una guida politica intelligente ed illuminata, investisse la scena pubblica, animando un dibattito, tra l’utenza ed i tecnici del settore, informato e responsabile.

 

NOTE

(1) In Cina, già dal 2022, l’intelligenza artificiale è entrata direttamente nel processo decisionale dell’accusa, elaborando accuse per svariati reati in maniera del tutto autonoma.

 

 

Bibliografia

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